Non sempre i condòmini sono tenuti a contribuire alle spese delle parti comuni dello stabile: approfondiamo insieme un caso specifico.
In uno stabile condominiale, i condòmini sono tenuti a condividere le spese da effettuare per la manutenzione delle parti comuni, ovvero quelle aree dell’edificio, oltre anche a bene e servizi pertinenti ad esso, di cui tutti i residenti possono fruire. Le quote di partecipazione sono stabilite in base agli immobili di proprietà ed al loro valore e vengono espresse in millesimi.
Tuttavia, non sempre tutti i condòmini devono sobbarcarsi l’onere. In questo articolo valuteremo un caso di specie, ovvero quello degli scarichi. Se uno o più condòmini non vi sono collegati, dovranno comunque compartecipare alle spese di gestione e manutenzione oppure saranno esonerati? Cosa dice la legge a riguardo?
Scarichi e fogne condominiali: chi paga e chi è esonerato
Ebbene, per rispondere al quesito dobbiamo considerare sia la legislazione sia la giurisprudenza, ovvero l’articolo 1132 del Codice Civile che disciplina la materia e alcune recenti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione che hanno chiarito la questione e determinato in che modo siano tenuti a comportarsi i condòmini allacciati all’impianto fognario ed i condòmini distaccati.
Partiamo da un principio generale, espresso dal Codice Civile all’articolo 1132: ciascun condòmino è tenuto a compartecipare alle spese condominiali in proporzione all’utilizzo che esercita dei servizi comuni. Tuttavia, nel caso degli impianti tale norma non si riferisce ai casi in cui è previsto l’utilizzo separato degli stessi, come ad esempio di un ascensore attivo in una scala separata dello stabile che viene utilizzato solo da alcuni condòmini, “separatamente” dagli altri.
Diverso però è il discorso dell’impianto fognario, così come del riscaldamento: secondo la Cassazione, infatti, come espresso attraverso la sentenza numero 11423 del 1990 e la numero 13160 dell’anno successivo, l’impianto fognario appartiene a quella categoria di beni comuni di uno stabile di cui ogni singolo condòmino è proprietario in misura del valore del proprio immobile.
Tuttavia, come per l’ascensore “separato” che abbiamo citato come esempio, anche il sistema fognario può essere equiparato alla stessa stregua: ad esempio, quando è dichiarato di proprietà esclusiva di altri condòmini nell’atto di acquisto e, ancora, quando uno o più condòmini abbiano un’unità immobiliare non collegata ad esso. In questi casi, non potendo usufruire del servizio, ecco che non sono tenuti a pagarlo.