L’Assegno Unico può essere richiesto autonomamente anche se non hai figli. Ora cambia tutto: come procedere alla domanda.
L’Assegno Unico è un aiuto che può essere richiesto dalle famiglie con figli a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per figli disabili. Si rivolge ai lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, inoccupati e disoccupati. Ora il sussidio è protagonista di un’autentica rivoluzione che aumenta in maniera importante la sua platea.
Data l’importanza della misura presente nell’attuale ordinamento bisogna sapere che è possibile fare richiesta anche se non si hanno figli. Questa novità consente a molti cittadini italiani di poter ricevere il sussidio procedendo alla domanda apposita.
Quanto stabilito è chiarito dall’Inps nelle sue FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate nel sito istituzionale. Vediamo quindi chi può fare richiesta anche se non ha figli.
Fare richiesta dell’Assegno Unico anche se non si hanno figli: come fare
L’Assegno Unico può essere richiesto non solo dai genitori ma anche dai figli, se sono maggiorenni e in presenza dei requisiti previsti. Il pagamento, in questi casi, viene erogato sul conto corrente del ragazzo o della ragazza che fanno richiesta.
I benefici sono accessibili per i figli e le figlie maggiorenni fino a 21 anni, ma una volta raggiunti i 18 anni devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- Frequentare un corso di formazione professionale o universitario;
- Svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito di massimo 8.000 euro all’anno;
- Svolgere il servizio civile universale;
- Aver eseguito la registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego.
Come anticipato in precedenza è l’Inps chiarisce che le ragazze e i ragazzi possono autonomamente presentare domanda per ottenere l’assegno unico. La richiesta può essere effettuata anche successivamente a quella eseguita dal genitore.
Per poter richiedere la misura bisogna accedere al portale Inps e dirigersi nella sezione “nuova domanda come figlio maggiorenne” e inserire i dati di riferimento. Con una domanda fatta entro il 30 giugno ci sarà il pagamento a partire dal mese successivo alla domanda con recupero degli arretrati da marzo. Se, invece, la domanda viene fatta dopo il 30 giugno ci sarà il pagamento a partire dal mese successivo.
Il pagamento viene erogato sul conto corrente di chi ha effettuato la richiesta. Qui l’Inps specifica che l’IBAN deve essere intestato al figlio maggiorenne che procede alla richiesta della prestazione oppure cointestato a lui.