Lavori edili in casa, di seguito un elenco delle spese divise tra locatore e conduttore. I criteri regolati dalla normativa.
Spesso emergono dei dubbi riguardo la pertinenza delle spese edili in un appartamento. Indicare con chiarezza se sono dovute dal proprietario o dall’inquilino non sempre è semplice, tanto che la legge prevede una disciplina degli immobili urbani molto dettagliata. Non a caso a volte per un contributo chiarificatore è necessaria la consulenza di un professionista qualificato.
Eppure si possono dare delle indicazioni di massima, relative a categorie generali che servono ad avere un primo riferimento di fronte alla situazione concreta. È il codice civile a dare il primo criterio generale rispetto a una materia così complessa. Secondo la norma è il locatore (il proprietario) che deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, compresa la manutenzione straordinaria. Spettano al conduttore (l’inquilino), invece, le riparazioni di piccola manutenzione o per dire diversamente, tutte le spese ordinarie.
Lavori edili a casa, la suddivisione tra locatore e conduttore
Prima di iniziare l’elenco delle spese, con la ripartizione dei cosiddetti oneri accessori, ricordiamo che in caso di lavori necessari a mantenere la destinazione d’uso dell’immobile, di manutenzione straordinaria di grande rilievo, di lavori per evitare danni che ne compromettano la destinazione, il proprietario può richiedere un’integrazione al canone. Ma vediamo la suddivisione degli oneri accessori, con particolare riferimento a quelli interni della casa.
Partiamo dalle specifiche parti interne di casa. Sono di pertinenza del conduttore: le verniciature di opere in legno e metallo; la sostituzione dei vetri; la tinteggiatura delle pareti; la manutenzione ordinaria di apparecchi, di condutture di elettricità, del cavo e del citofono e videocitofono; il rifacimento di chiavi e serrature; la manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario; la manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti.
Spettano invece al proprietario la sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti e la manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento. L’installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni spetta al locatore; mentre la manutenzione ordinaria di questi impianti compete al conduttore.
Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, produzione acqua calda spettano all’inquilino, le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario, per la lettura dei contatori; per la pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale; per l’acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua. Invece installazione e sostituzione degli impianti e adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti sono di competenza del locatore.
Infine due parole sull’impianto televisivo centralizzato. L’installazione, la sostituzione o il potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato sono a carico del locatore, mentre la manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato compete all’inquilino.