L’esenzione del bollo auto spetta ai disabili che hanno determinate caratteristiche e non sempre serve la legge 104.
L’esonero del pagamento del bollo auto è destinata ai disabili anche se l’auto non è intestata a loro ma ad un familiare. Il requisito in questi casi è che il disabile sia a carico fiscalmente al familiare a cui è intestata l’auto. Inoltre, l’utilizzo dell’auto deve essere ad uso esclusivo del disabile.
Oltre all’esenzione del bollo auto si ha diritto all’aliquota IVA agevolata del 4% anziché il 22% sull’acquisto di una nuova auto anche usata, e la detrazione fiscale del 19%.
Agevolazioni fiscali auto per disabili
I veicoli che sono soggetti alle agevolazioni fiscali devono avere le seguenti caratteristiche:
- 2mila centimetri cubici per le auto con motore a benzina;
- 2mila 800 centimetri cubici per diesel o ibrido;
- con motore elettrico, una potenza non superiore a 150 kW.
L’esenzione del bollo auto è possibile anche senza legge 104 (art. 3 comma 3), ma con una disabilità fisico-motoria che prevede l’adattamento del veicolo.
I disabili affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, hanno diritto ad un contributo per adattare il loro veicolo alla guida. In alcuni regioni, il contributo è concesso anche a i disabili che non hanno un grave handicap. Per ottenere il contributo è necessario presentare il certificato di disabilità. Il contributo è concesso per la modifica degli strumenti di guida per i possessori di patente di guida delle categorie A, B e C speciali con incapacità motorie permanenti.
Esenzione bollo auto e disabile fiscalmente a carico
L’esonero del bollo auto spetta ai soggetti e al caregiver familiare di cui sono a carico fiscalmente. Per essere considerati fiscalmente a carico, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo lordo non superiore a 2.840,51 euro. Il reddito sale a 4.000 euro per i figli superiore a 24 anni.
Possono ottenere l’esenzione del bollo auto:
- disabili con patente speciale che siano portatori di handicap con impedite o ridotte capacità motorie (ai sensi della legge 449/1997 art. 8 e art. 3 Legge 104/1992);
- invalidi con grave disabilità e affetti da pluriamputazioni (legge 388/2000 art. 30 comma 7 e legge 104 art. 3 comma 3);
- portatori di handicap psichico o mentale che percepiscono l’indennità di accompagnamento ai sensi della legge 388/2000 art.30 e siano contemporaneamente portatori di handicap con gravi limitazioni, ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3;
- sordi accertati;
- non vedenti accertati;
- affetti dalla sindrome di Down (Legge 289/2002).
L’esenzione spetta per una sola vettura, questo anche nel caso si possiedono diverse auto con adattamento, ma solo una può ottenere le agevolazioni fiscali.