Quali sono le scadenze relative agli interessi ed alle sanzioni pendenti sulle cartelle esattoriali? Ecco i termini da considerare.
Sappiamo che le cartelle esattoriali sono soggette alla prescrizione scaduto il termine di tempo di 10 anni. Tuttavia, le scadenze relative agli interessi ed alle sanzioni pendenti su di esse sottostanno ad altre tempistiche: è una delle novità più rilevanti in ambito di riscossione introdotte dalla recente riforma fiscale.
La riforma del Fisco, infatti, oltre ad aver introdotto la possibilità di dilazionare il pagamento dell’ammontare totale delle cartelle esattoriali fino ad un massimo di 120 rate, ovvero di 10 anni, ha introdotto anche la cancellazione delle cartelle che dopo 5 anni non siano state ancora riscosse. Di fatto si tratta di una prescrizione parziale della cartella che viene applicata sia sulle sanzioni emesse sia sugli interessi derivanti.
Dunque il debito principale continua a rispettare il termine di prescrizione di dieci anni, mentre le sanzioni e gli interessi sono ora soggetti ad una prescrizione dimezzata, ovvero quinquennale. Ciò si applica tanto alle imposte dovute a livello comunale quanto a livello regionale e statale, nonché a quelle spettanti per aver commesso violazioni amministrative relative, ad esempio, ad infrazioni del Codice Stradale. Vediamo nello specifico cosa comporta.
La principale caratteristica della prescrizione anticipata delle sanzioni e degli interessi pendenti sulle cartelle esattoriali riguarda il fatto che non venga attribuita “in automatico”: in altre parole, affinché venga riconosciuta ed applicata, richiede necessariamente la domanda diretta avanzata da parte del debitore, come per le procedure relative alla richiesta di applicazione di sanatorie, sgravi o riduzioni nel sistema fiscale italiano.
Per citare un caso di specie, poniamo dunque che un contribuente sia in debito di un importo IRPEF a suo carico; tuttavia, per cinque anni non riceve nessuna comunicazione di sollecito. Ecco dunque che, in questo caso, fermo restando che l’importo IRPEF non versato rimarrà esigibile da parte dell’Agenzia delle Entrate fino al termine di prescrizione dei 10 anni, le sanzioni e gli interessi maturati sul dovuto possono essere annullati.
Il contribuente, quindi, può intraprendere un’azione legale ricorrendo al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di pagamento avanzata dal concessionario (ad esempio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione) e richiedere lo sgravio, a condizione che durante almeno i 5 anni precedenti non siano stati recapitati altri solleciti: se ciò è invece avvenuto, il conteggio della prescrizione riparte da zero.
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