Quando il figlio a carico diventa maggiorenne, le famiglie beneficiarie dell’Assegno Unico possono continuare a percepirlo? Ecco come fare.
Sappiamo che l’Assegno Unico (detto anche Universale) è una misura di sostegno economico dedicata a cittadine e cittadini italiani che percepiscano dallo Stato aiuti sussidiari. Possono ottenerlo lavoratrici e lavoratori dipendenti, autonomi e disoccupati con figli a carico fino all’età di 21 anni non ancora compiuti e sostituisce i bonus di sostegno per l’accudimento della prole, come il Bonus Bebè, e l’Assegno per il Nucleo Famigliare.
Ma cosa succede quando il figlio a carico diventa maggiorenne? E magari comincia anche un’attività professionale? Si cessa quindi di percepire l’Assegno Unico? Ebbene, la procedura prevede che l’INPS, ovvero l’Istituto che gestisce ed eroga il contributo, al raggiungimento della maggiore età del figlio a carico cambi lo stato della domanda relativa al figlio.
Ciò avviene a partire dal mese successivo al compleanno e lo status assume la dicitura “In evidenza al cittadino”: ecco che l’Assegno Unico per il figlio neo-maggiorenne viene sospeso. Ma attenzione: se il richiedente, ovvero il genitore o il tutore del giovane diciottenne, completa correttamente una nuova procedura di richiesta di erogazione, ecco che questa può essere concessa.
Aggiornare la scheda del figlio maggiorenne: come fare
Per continuare ad ottenere l’Assegno Unico anche per il figlio divenuto maggiorenne, il richiedente dovrà aggiornare la scheda di profilazione del proprio figlio a carico: in essa occorrerà specificare se il neo-maggiorenne sia impegnato in percorsi di studio, oppure se stia partecipando al Servizio Civile Universale, o ancora se sia disoccupato oppure impiegato e con che tipo di reddito.
Anche con un figlio neo-maggiorenne lavoratore, infatti, è possibile continuare a percepire l’Assegno Unico, a patto che il suo reddito annuo non superi gli 8.000 Euro. Se dunque i requisiti citati vengono rispettati, ecco che l’INPS continuerà ad erogare l’Assegno fino al compimento del ventunesimo anno di età del figlio a carico, anche se maggiorenne ed anche se occupato ma con reddito non sufficiente a garantire la propria autonomia economica.
Essenziale, inoltre, risulta l’indicatore ISEE: per percepire l’Assegno Unico per il figlio lavoratore dell’età compresa tra i 18 anni ed i 21 non compiuti, infatti, il figlio deve fare parte del nucleo famigliare ai fini ISEE. In caso il figlio non risieda invece con i genitori, è possibile ricevere l’Assegno solo se nei due anni che precedono il periodo di riferimento questi abbia avuto un reddito massimo di 4.000 Euro e di massimo 8.000 Euro presunti per l’anno corrente. Per maggiori informazioni ed approfondimenti, è consigliabile contattare l’INPS.