I pensionati che hanno debiti con il Fisco rischiano il pignoramento della pensione. Ci sono, però, delle regole che tutelano i debitori.
Il pignoramento della pensione dei debitori con il Fisco va effettuato nel rispetto delle regole dettate dal Codice di Procedura Civile.
Nel dettaglio, l’art. 545, ai commi 4, 5 e 7, specifica che il pignoramento ad opera dell’INPS può riguardare una somma non maggiore a un quinto della quota eccedente i mille euro (cd. minimo vitale impignorabile). Nell’ipotesi in cui ci siano più pignoramenti, l’importo massimo pignorabile ammonta alla metà della somma che supera i mille euro.
Il discorso è differente nel caso di pignoramento diretto sul conto corrente bancario o postale del pensionato, perché trova applicazione il principio contenuto nel comma 8 dell’art. 545 del Codice di Procedura Civile. Scopriamo , dunque, quali sono le regole per un corretto pignoramento e in cosa consistono i limiti a tutela dei pensionati.
Se l’Agenzia delle Entrate procede con il pignoramento sul conto corrente del pensionato, possono essere oggetto della procedura le somme depositate sul conto che eccedono il triplo dell’Assegno sociale (pari, nel 2024, a 534,41 euro) e, dunque, l’ammontare che supera i 1.603,23 euro.
La regola appena descritta vale nel caso in cui la pensione sia stata pagata in data antecedente a quella del pignoramento. Quando, invece, la pensione viene accreditata dopo il pignoramento, l’importo trattenuto non può essere superiore a un quinto della parte eccedente i mille euro oppure, se ci sono più pignoramenti, alla metà della somma che eccede i mille euro.
Per evitare che l’Agenzia delle Entrate non possa soddisfare le proprie pretese, dal momento della notifica del pignoramento, la banca è custode della somma da pignorare aumentata della metà e, di conseguenza, il correntista debitore non potrà prelevare tale somma.
Il Codice di Procedura Civile, però, prevede la possibilità di disporre dei ratei pensionistici che sono stati accreditati prima del pignoramento, entro una somma pari al triplo dell’Assegno sociale, ossia a 1.603,23 euro.
Per i ratei della pensione che sono stati accreditati nello stesso giorno del pignoramento oppure successivamente, è concesso l’utilizzo entro l’importo di mille euro (cd. minimo vitale impignorabile) e per l’ammontare residuale del quinto della parte eccedente.
Il conto corrente può essere sbloccato o con la pronuncia di estinzione della procedura esecutiva, in seguito ai prelievi effettuati per pagare il debito, emanata dal giudice, oppure con il saldo immediato e integrale del debito da parte del pensionato.
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